CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali
1. FONTI LEGISLATIVE:
1.1 La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contatto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, in quanto applicabile, nonché dal Codice del turismo (art. 32-53) e successive modifiche (comprese quelle previste dal D.lgs. n.62 del 21.05.2018, in attuazione alla Direttiva UE 2015/2302).
1.2 il turista ha diritto a ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 36 Cod. Turismo, così come modificato dal D.lgs. n.62 del 21.05.2018). Per quanto i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206), una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
1.3 il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 19.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
2.1 Organizzatore di Viaggio: il professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista;
2.2 Venditore/intermediario:
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
2.3 Turista/viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o sia autorizzato in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
2.4 Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al codice del turismo.
2.5 Servizio Turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera a, del codice del turismo (come modificato dal D.lgs. n.62 del 21.05.2018) s’intende per servizio turistico:
1. il trasporto passeggeri;
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato ai fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.2;
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1),2),3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
2.6 Pacchetto Turistico: Ai sensi dell’art. 33 comma 1, lettere c, del codice del turismo (come modificato del D.lgs. n.62 del 21.05.2018) si intende per “pacchetto” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1. tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2. tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
– acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
– offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;
– pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
– combinati dopo la conclusione di un contratto con il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti ed il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso, al più tardi, 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Non è un pacchetto la combinazione di uno dei servizi turistici di cui all’art. 2.5, numeri 1,2 e 3, con uno o più dei servizi turistici di cui all’art. 2.5, numero 4, se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della stessa, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione del primo servizio incluso nel pacchetto.
2.7 Supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
2.8 Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
2.9 Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in pacchetto;
2.10 Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come unico strumento, compreso il servizio telefonico; per accedere eventualmente al fondo di garanzia di cui al successivo art. 19.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA:
3.1 Organizzazione tecnica Adamantis Viaggi Snc – Via Furio Lenzi n.29 – 58015 Orbetello (Gr) – P.IVA 01520000538;
3.2 Autorizzazione amministrativa 191209 del 26/11/2012 in conformità con quanto disposto della legge regionale della Toscana;
3.3 Polizza assicurativa RC professionale stipulata con compagnia Europe Assistance n.8753894 in conformità con quanto previsto dagli articoli 47, comma 1, codice del turismo.
3.4 le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitariaed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà consultando tali fonti a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3.5 Fondo Garanzia viaggi: Adamantis Viaggi Snc, a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento, ha aderito al Fondo di Garanzia FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. C.f & P.iva: 09566380961, Sede Legale Via Larga n.6 Milano Sede Operativa Via Vittorio Pisani n.12/A Milano www.fondovacanzefelici.it Tel 02.92979050 email [email protected] con sede in Viale Pasteur, 10 Roma Contatti: I Viaggiatori possono contattare il Fondo o, se del caso, l’autorità competente quale l’AGCM Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato, con sede in Roma P.zza Verdi 6 Tel. 06/858211 qualora i servizi siano negati a causa dell’insolvenza dell’organizzatore o del venditore. La direttiva (UE) 2015/2302, recepita con Decreto Legislativo 28 maggio 2018, 62 è disponibile sul sito web www.adamantisviaggi.it
3.6 prima della conclusione del contratto l’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a. la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
b. i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario non sia ancora stabilito, l’organizzatore informa il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; il nome del vettore che effettuerà il/i vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente , nel rispetto del Reg. CE 2111/2005;
c. ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d. i pasti forniti;
e. visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f. i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g. la lingua in cui sono prestati i servizi;
h. se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolare sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di tali servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto di persone con mobilità ridotta, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i. il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j. le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k. il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a, del codice del turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
m. informazioni sulle facoltà del viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, commi 1 e 2, del codice del turismo;
n. informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caos di infortunio, malattia o decesso;
o. gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1,2 e 3 del codice del turismo.
L’organizzatore inserirà altresì scheda tecnica eventuali e ulteriori condizioni particolari.
4. PRENOTAZIONI:
4.1 La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui Adamantis Viaggi Srl riceverà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente direttamente o presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
4.2 Il pacchetto turistico acquistato dal cliente conterrà esclusivamente i servizi indicati nella conferma di prenotazione; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti a e dal luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal cliente non sono inclusi nel pacchetto pertanto l’organizzatore non assume alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere considerato responsabili in relazione ai medesimi.
5. PAGAMENTI:
5.1 All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 30%del prezzo del pacchetto turistico.
5.2 Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
5.3 Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
5.4 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
6. PREZZO
6.1. Il prezzo del pacchetto turistico pubblicato è composto da
a. quota di iscrizione e quota gestione pratica;
b. quota di partecipazione;
c. costo eventuali polizze assicurative contro rischi di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti;
d. costo eventuali visti e tasse di ingresso e uscita dai Paesi meta della vacanza;
e. oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
6.2 esso potrà essere modificato fino a venti giorni precedenti la partenza e fino ad un massimo dell’8% dell’importo inizialmente pattuito, soltanto in conseguenza alle variazioni:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
6.3 Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni del corso dei cambi e dei costi di ci sopra (ad eccezione del carburante) rilevati alla data indicata nella scheda tecnica (art.3) ovvero alla data riportata sugli eventuali aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa di questo catalogo, rispetto alle quotazioni medie registrate nel secondo mese ante partenza.
6.4 gli adeguamenti valutari vengono calcolati sul valore delle notti extra/solo hotel/solo tour etc.etc. e su tutti i servizi non contratti in Euro. Le valute utilizzate per la contrattazione dei servizi a terra (hotel, trasferimenti etc.), riportati su questo catalogo sono il dollaro USA. Quanto al costo del carburante, per i coli speciali ITC, potrà essere applicato un adeguamento del prezzo del pacchetto di viaggio in conseguenza dell’aumento del costo del carburante aereo (jet fuel).
Detto adeguamento sarà contenuto fra un valore minimo e un valore massimo calcolato applicando alla quota catalogo per persona il prodotto (i) tra le percentuali di incidenza del costo del carburante aereo sul prezzo del pacchetto e (ii) la percentuale di incremento del parametro del carburante aereo derivante dal confronto fra la quotazione registrata nel secondo mese ante partenza e quella pubblicata a catalogo (720,00 USD/tonnellata f.o.b. – prodotti mediterraneo). Potranno comunque essere applicati interventi di natura commerciale migliorativi rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la navigazione marittima/fluviale, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle compagnie aeree /compagnie di navigazione. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell’80%.
6.5 le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e/o del prezzo del carburante al di sotto del 3%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.
6.6in caso la diminuzione dei costi di cui all’art. 6.2, il viaggiatore ha diritto ad una corrispondente riduzione del prezzo, fermo restando il diritto dell’organizzatore di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
7. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
7.1 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo in misura eccedente dell’8%
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato, proposte dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza, e non accettata dal viaggiatore.
7.2 nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il viaggiatore dovrà dara comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
7.3 al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento dell’acconto: il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per latri servizi già resi e le penali sulla quota di partecipazione di seguito indicate, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello dell’inizio del viaggio). I giorni si intendono lavorativi con esclusione del sabato e dei giorni festivi, con esclusione del giorno della partenza e dei giorni relativi alla comunicazione dell’annullamento.
Soggiorno e pacchetti turistici + servizi a terra:
– Fino a 30 giorni – 10% quota di partecipazione
– Da 29 a 21 giorni 30% quota di partecipazione
– Da 20 a 10 giorni 50% quota di partecipazione
– Da 9 a 5 giorni 85% quota di partecipazione
– Da 4 a 0 giorni 100 % quota di partecipazione
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme saranno concordate, di volta in volta, alla firma del contratto.
7.4 in deroga alle normali condizioni generali del contratto di viaggio per i seguenti servizi sarà applicata una penale di annullamento diversa, in caso di recesso del viaggiatore per partenze in altissima stagione (dal 15 Lulgio al 15 agosto e dal 18 dicembre al 5 gennaio) in questo caso le penali saranno regolate come segue:
– fino a 60 giorni dalla partenza 50% quota di partecipazione
– Da 59 a 30 giorni 85% quota di partecipazione
– da 29 a 0 giorni 100% quota di partecipazione.
7.5 nessun rimborso spetta al viaggiatore che non si presenta alla partenza o interrompe il viaggio o soggiorno già intrapreso
7.6 in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o del trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza alcuna penale, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto ad un indennizzo supplementare.
7.7 in caso di contatti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 5 giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data di cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva, senza penali e senza offrire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
8. MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL VIAGGIATORE
Non è possibile, dopo la conferma della prenotazione, effettuare modifiche a qualsiasi servizio del pacchetto di viaggio. Eventuali variazioni (ad uno o più servizi compresi nel pacchetto), richieste dopo che la prenotazione sia stata già confermata dall’organizzatore, comporteranno l’addebito fisso di € 25,00 per persona, a titolo di spese di gestione pratica, oltre agli eventuali ulteriori costi o penali applicate dla fornitore e/o erogatore effettivo del servizio interessato.
Nota bene:
– La diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come “annullamento parziale”, con conseguente applicazione delle penali di recesso di cui all’art. 7.3
– In caso di più modifiche richieste contemporaneamente, verranno applicati i costi e/o le penali richiesti dal fornitore e/o erogatore di ciascun servizio interessato.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
9.1 L’organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
9.2 prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne segue.
9.3 ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, il viaggiatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto sostitutivo ai sensi degli artt. 7.1 e 7.2
9.4 il viaggiatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
9.5 per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito o da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del viaggiatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore annulla (art.33 lett. E cod.cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 7.3 qualora fosse egli ad annullare.
9.6 l’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
– il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ed in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
– l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO
10.1 il turista può cedere il contratto ad un terzo a condizione che:
a. provveda a informare, per iscritto, l’organizzatore almeno sette giorni della data fissata per la partenza, comunicando tutti i dati del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del pacchetto turistico (passaporto, visti, certificati sanitari, idoneità fisica, requisiti di età ecc.);
c. il cessionario rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per la sostituzione.
10.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
10.3 L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
10.4 In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
10.5 eventuali sconti riconosciuti al cedente potrebbero rimossi dalla nuova prenotazione se il cessionario non soddisfa i requisiti richiesti.
10.6 ove la comunicazione di cessione sia effettuata tardivamente rispetto al termine sopra previsto, l’organizzatore potrà rifiutare la sostituzione e applicare le penali per il recesso da parte del turista di cui all’art. 7.3
10.7 In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.
11. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
11.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
11.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
11.3 I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
11.4 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti e saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle spese sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio.
11.5 Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utile per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
11.6 il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
11.7 il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili, ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali.
11.8 il turista è, infine, tenuto ad informare tempestivamente l’organizzatore (direttamente o tramite l’intermediario) circa eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del contratto di viaggio, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute delle componenti pubbliche autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
13.1 L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
13.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
13.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43.
13.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
13.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni.(Ai sensi dell’art 43 del codice del turismo come modificato dal D.lgs. n.62/2008) In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
13.6 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
13.7 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
13.8 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 6, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 6 si applica il comma 5.
13.9 L’organizzatore non è responsabile nei confronti del viaggatore per eventuali inadempimenti da parte dell’agenzia di viaggio presso cui è stato prenotato il pacchetto turistico.
13.10 L’organizzatore inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico ovvero che derivino da iniziative assunte in via autonoma dal viaggatore nel corso del viaggio. Inoltre, l’organizzatore sarà responsabile solo per ciò che i suoi dipendenti, agenti o fornitori fanno o omettono di fare, se essi in quel momento agiscono nell’esercizio delle loro mansioni (per i dipendenti) o stanno conducendo un lavoro che l’organizzatore ha chiesto loro di fare (per gli agenti e i fornitori).
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
14.1 il risarcimento del danno non potrà superare i limiti previsti dalla CCV delle altre convenzioni internazionali applicabili, in combinato con le disposizioni nazionali ed internazionali vigenti, applicabili all’obbligazione risarcita dedotta dalla parte che ne risulti titolare.
14.2 ai sensi dell’art. 43, comma5, del codice del turismo, il risarcimento del danno dovuto al turista, per difetto di conformità dei servizi erogati, non può essere superiore al triplo del prezzo totale del pacchetto, fatto salvo il risarcimento dei danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa.
14.3 il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive per due anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
14.4 il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona delle disposizioni che regalano i servizi compresi nel pacchetto.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
15.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
15.2 L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
16.1 Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore.
16.2 Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, di cui all’art.43 (commi 7 e 8) del codice del turismo, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
17.1 si consiglia di stipulare, al momento della prenotazione (presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario) una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati.
17.2 si consiglia altresì di stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore.
17.3 il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
18. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici, ai sensi dell’art. 47, comma2, del codice del turismo sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’organizzatore e dall’intermediario che garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico immediato del turista.
Adamantis Viaggi Snc ha aderito al Fondo di Garanzia FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. C.F. & P.iva 09/566380961 Sede Legale: Via Larga n.6 Milano Sede Operativa Via Vittor Pisani n.12/A Milano www.fondovacanzefelici.it Tel.02/92979050 email [email protected] con sede in Viale Pasteur, 10 Roma. Contatti: i viaggiatori possono contattare il Fondo o, se del caso, l’autorità competente quale l’ AGCM Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato, con sede in Roma P.zza Verdi 6, Tel. 06/858211 qualora i servizi siano negati a causa dell’insolvenza dell’organizzatore o del venditore. La direttiva UE 2015/2302, recepita con decreto Legislativo 28 maggio 2018, 62 è disponibile sul sito web www.adamantisviaggi.it
Addendum/condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici:
A. Disposizioni normative: i contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto. del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 e 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non riferiscono al contratto di
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio.
B. Condizioni di contratto: a tali contratti sono applicabili le clausole delle condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici sopra riportate: art.4, art.5, art. 7.3, art. 7.4, e art. 12. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. Viaggiatore ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.)
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006 “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
PRIVACY
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n.679 del 2016), desideriamo informare che i trattamenti dei dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la riservatezza ed i diritti del viaggiatore.
I trattamenti sono effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
– Per acquisire e confermare la prenotazione di servizi di alloggio e servizi accessori, e per fornire i servizi richiesti: trattandosi di trattamenti necessari per la definizione dell’accordo contrattuale e per la sua successiva attuazione, non è richiesto il consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto a conferire dati personali, non sarà possibile confermare la prenotazione o fornire i servizi richiesti. Il trattamento cesserà alla partenza, ma alcuni dati personale potranno o dovranno continuare ad essere trattati per le finalità e con le modalità indicati nei punti successivi;
– Per adempiere all’obbligo previsto dal “testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (articolo 109 R.D. 18.6.1931 n.773) che impone di comunicare alla questura, per fini di pubblica sicurezza, le generalità dei clienti alloggiati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’interno (decreto 7 Gennaio 2013). Il conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il consenso, ed in caso di rifiuto a fornirli non sarà possibile ospitare il cliente nella struttura. I dati acquisiti per tale finalità non vengono conservati dall’organizzatore, a meno che non si fornisca il consenso alla conservazione come previsto al punto 4;
– Per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali: per tali finalità il trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il consenso del viaggiatore. I dati sono trattati dalla Adamantis Viaggi e dai suoi incaricati, e vengono comunicati all’estero solo in adempimento ad obblighi di legge. In caso di rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, la Adamantis Viaggi non potrà fornire i servizi richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono conservati per il tempo previsto delle rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali.)
– Per accelerare le procedure di invio offerta in caso di successive richieste del viaggiatore alla Adamantis Viaggi. Per tale finalità previa acquisizione del consenso revocabile in qualsiasi momento, i dati saranno conservati per il periodo massimo di 120 mesi e comunque finché non venga espressamente esercitato il diritto di opposizione da parte dell’interessato e saranno utilizzati quando sarà nuovamente cliente della Adamantis Viaggi per le finalità di cui ai punti precedenti;
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Il regolamento europeo riconosce al viaggiatore alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n.679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal regolamento europeo, potrà rivolgersi a:
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Ultimo aggiornamento il: 23/10/2021